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Whistleblowing

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Segnalazione illeciti

L’istituto del whistleblowing è stato oggetto di riforma per effetto del D.Lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, il quale disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica o dell’ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.

La novella legislativa recepisce, a livello interno, la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019.

La normativa, così come riformulata, è stata oggetto di circolare del RPCT pubblicata sulla pagina intranet della Regione al seguente percorso: Box Trasparenza e Anticorruzione/info utili/circolari. Ad essa si rimanda integralmente per le informazioni più di dettaglio.

Il D.Lgs. n. 24/2023 introduce forme di tutela rafforzata ed estesa anche a soggetti diversi da chi segnala, come il facilitatore o le persone menzionate nella segnalazione, senza differenziazione tra il settore pubblico e quello privato.

L’istituto è volto, da un lato, a garantire il diritto di manifestazione della libertà di espressione e d’informazione, mentre dall’altro si pone quale strumento di prevenzione e contrasto della corruzione, promuovendo l’emersione di illeciti commessi non solo all’interno della Pubblica Amministrazione, ma anche degli enti di diritto privato.

Il whistleblowing, dunque, rappresenta un importante presidio di difesa della legalità e del buon andamento delle amministrazioni.

Oggetto della segnalazione sono le informazioni riguardanti violazioni di disposizioni normative nazionali o dell’Unione europea che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica, di cui il soggetto segnalante sia venuto a conoscenza nell’ambito del proprio contesto lavorativo.

Le violazioni, ai sensi dell’art. 2, c. 1, lett. a) del D.Lgs. n. 24/2023, sono i comportamenti, gli atti o le omissioni, che ledono l’interesse pubblico o l’integrità dell’amministrazione pubblica.

Per quanto concerne le violazioni di disposizioni normative nazionali, sono ricompresi:

  • gli illeciti amministrativi, contabili, civili o penali;
  • le condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 o le violazioni dei modelli di organizzazione e gestione ivi previsti.

Con riferimento invece alle violazioni di disposizioni normative europee, sono ricompresi:

  • gli illeciti commessi in violazione della normativa UE, così come indicata nell’Allegato 1 al D.Lgs. n. 24/2023 e di tutte le disposizioni nazionali che ne danno attuazione (anche se quest’ultime non sono espressamente elencate nel citato allegato);
  • atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell’Unione europea di cui all’art. 325 del TFUE specificati nel diritto derivato pertinente dell’UE;
  • atti od omissioni riguardanti il mercato interno, di cui all’art. 26, paragrafo 2 del TFUE, comprese le violazioni delle norme dell’UE in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, di imposta sulle società o i meccanismi il cui fine è ottenere un vantaggio fiscale che vanifica l’oggetto o la finalità della normativa applicabile in materia d’imposta sulle società;
  • atti o comportamenti che vanificano l’oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell’Unione nei settori sopra indicati.

Tra le violazioni, non sono più ricomprese:

  • 1. irregolarità, tuttavia esse possono costituire elementi concreti (indici sintomatici) tali da far ritenere al segnalante che potrebbe essere commessa una delle violazioni previste dal decreto;
  • 2. contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale del segnalante, che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con figure gerarchicamente sovraordinate (art. 1, c. 2, lett. a);
  • 3. violazioni disciplinate nelle direttive e nei regolamenti dell’Unione europea e nelle disposizioni attuative dell’ordinamento italiano che già garantiscono apposite procedure di segnalazione;
  • 4. violazioni in materia di sicurezza nazionale, nonché di appalti relativi ad aspetti di difesa o di sicurezza nazionale, a meno che tali aspetti rientrino nel diritto derivato pertinente dell’Unione europea (art. 1, c. 2, lett. c). La materia, infatti, è di esclusiva competenza degli Stati membri e dunque non è ricompresa nell’ambito di attuazione della Direttiva (UE) 2019/1937 e quindi nemmeno nel D.Lgs. n. 24/2023, il quale ne dà attuazione all’interno dell’ordinamento.

 

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Ultimo aggiornamento: 12/01/2026, 11:26

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